DOCUMENTI UTILI-GRUPPO ISPEL
Le disposizioni legislative prevedono
Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008
Articolo 86 – Verifiche (modificato dall'articolo 55 del decreto legislativo 106/09 9
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinchè gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro (modificato dall'articolo 56 del decreto legislativo 106/099)
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato V, parte II;b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI;b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;d) dell'articolo 86, comma 3.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462I
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Art. 4 - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 6 Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
Art. 7 Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall' ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.